TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 29 maggio 2013, n. 1411

Il giudice amministrativo lombardo si è pronunciato su una questione più volte affrontata dalla giurisprudenza negli anni scorsi: quella relativa alla misura dell’integrazione economica spettante alle imprese elettriche minori operanti con prezzi imposti autoritativamente in base a una vecchia delibera del C.I.P.E (oggi sostituita dalle delibere dell’AEEG n. 132/2000 e 63/2002). In passato tale compenso integrativo, infatti, non includeva l’utile di impresa, limitandosi a tenere le imprese indenni dalle perdite. A seguito di precedenti declaratorie di illegittimità di tale regime, l’Autorità ha infine aggiornato le delibere, prevedendo che anche il mancato utile di impresa venisse contemplato nella somma integrativa, ma solo dall’anno 1987 in poi.

Nel caso di specie, il TAR ha rigettato il ricorso proposto da una di tali imprese, la quale domandava l’accertamento del diritto a percepire le somme maggiorate dei mancati utili anche per il periodo antecedente il 1987: il giudice amministrativo ha infatti ritenuto che il credito di quelle somme fosse ormai prescritto.

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