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Energie rinnovabiliTAR Lazio, ordinanza 22 maggio 2013, n. 5129

di Osservatorio Energia - 7 Giugno 2013
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Il TAR Lazio, sede di Roma, declina la propria competenza in favore del TAR Milano sulla controversia proposta da una Società per l’annullamento di una serie di provvedimenti del GSE. La ricorrente aveva impugnato, tra gli altri, anche una delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, così spostando la cognizione del giudizio di fronte al TAR Milano ex art. 14, comma 2, del DLgs. 104/2010.

In realtà, sorta la questione circa la competenza, parte ricorrente aveva chiesto la fissazione di un’apposita camera di consiglio ove dichiararsi l’estromissione dell’AEEG. La citata delibera avrebbe infatti “costituito oggetto di impugnazione in via residuale e tuzioristica in quanto citata nel provvedimento impugnato, non avendo la medesima delibera condizionato la legittimità dei provvedimenti del GSE oggetto di impugnazione”, con conseguente affermazione della competenza del TAR Lazio.

I Magistrati di Roma non hanno, tuttavia, accolto la suindicata lettura: al contrario, secondo i Giudici, con tali argomentazioni la ricorrente ha ribadito che la delibera è comunque oggetto di impugnazione (sebbene “in via residuale e tuzioristica”), mentre pertiene al merito la soluzione dell’eventuale nesso tra la ridetta delibera e i provvedimenti GSE e la correlata ed eventuale “estromissione” dell’AEEG dal giudizio. Dunque, ai sensi dell’art. 14, co. 2, c.p.a., la questione deve essere rimessa al TAR Lombardia, sede di Milano. I Magistrati dichiarano che “il criterio di competenza funzionale di cui all’art. 14 c.p.a. è poziore, e ha vis attractiva, rispetto ai criteri regolatori della competenza territoriale enucleati dal precedente art. 13 (cfr. Cons. Stato, ad. plen. ord. 25 giugno 2012, n. 35, Cons. Stato, ad. plen., ord. 4 febbraio 2013, n. 4).

Inoltre, sempre secondo il TAR Lazio, il fatto che parte ricorrente escluda la sussistenza di un rapporto di presupposizione tra i provvedimenti del GSE e la delibera dell’AEEG consente di non fare applicazione della regola sancita dall’art. 13, co. 4-bis, c.p.a. (da ultimo introdotto nel Codice con il DLgs. 160 del 2012), che prevede che la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attragga a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento (tranne che si tratti di atti normativi o generali). Ciò consente ai Giudici di non interrogarsi, ove al criterio introdotto da tale norma dovesse riconoscersi natura di competenza funzionale, sulla soluzione della questione della concorrenza di distinti titoli di competenza funzionale, questione non affrontata dal c.p.a.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2012/201207731/Provvedimenti/201305129_08.XML


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