Consiglio di Stato, sez. VI, 16 maggio 2013, n. 2659
Il Consiglio di Stato ha confermato l’impugnata sentenza del T.A.R. di Milano e per l’effetto respinto il ricorso originario presentato da Enipower S.p.A. La controversia si incentrava sui criteri di calcolo adottati dall’AEEG nei provvedimenti impugnati, per la rideterminazione dell’indice IEN relativo all’impianto di cogenerazione realizzato all’interno della centrale.
Il giudice amministrativo di appello, ritenuti infondati i motivi di impugnazione procedimentali, ha ritenuto sostanzialmente corretto l’operato dell’Autorità resistente, la quale, come evidenziato dalla verificazione appositamente disposta nel giudizio di appello, ha determinato in maniera conforme ai vigenti criteri normativi e tecnico-scientifici del settore l’importo degli incentivi indebitamente percepiti dalla ricorrente per gli anni 2004 e 2005.