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Tribunale dell’Unione europea, 19 aprile 2013

di Osservatorio Energia - 18 Maggio 2013
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Nel 2009 l’Italia ha proposto due ricorsi per annullare alcune decisioni con le quali la Commissione ha rifiutato il rimborso di spese sostenute dalla Campania nell’ambito del programma operativo “Campania” relativo alla gestione e smaltimento dei rifiuti.

Il fondamento giuridico di tali decisioni è l’art. 32, paragrafo 3, primo comma, lettera f) del regolamento (CE) n. 1260/1999 sui Fondi strutturali che attribuisce alla Commissione il potere di sospendere provvisoriamente i pagamenti a titolo di impegni finanziari dei fondi strutturali qualora sia in corso un procedimento di infrazione che riguarda la misura oggetto della domanda di rimborso (in particolare si tratta del procedimento n. 2007/2195, conclusosi con sentenza C-297/08 che ha constatato l’inadempimento dell’Italia, non avendo quest’ultima adottato, in relazione alla regione Campania, tutte le misure necessarie per un corretto smaltimento e recupero dei rifiuti).

Secondo i giudici di Lussemburgo, per esercitare tale potere, “è sufficiente che la Commissione dimostri che l’oggetto di tale procedura presenta un collegamento sufficientemente diretto con la misura cui si riferiscono le operazioni di cui alle domande di pagamento in questione” (punto 53). Ciò che essa ha fatto nel caso di specie poiché la procedura in questione riguardava l’intero sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti, incluse, pertanto, gli interventi relativi al programma operativo “Campania”, vale a dire il recupero dei rifuti e la raccolta differenziata.

Il Tribunale dell’Unione europea, pertanto, ha respinto i due ricorsi presentati dalla Repubblica italiana.

 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009TJ0099:IT:HTML


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