TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenza 15 aprile 2013, nn. 3762 – 3763

Nella sentenza in commento il TAR Lazio chiarisce alcuni punti in fatto di giurisdizione in relazione alle controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia.

La Società ricorrente (titolare di un impianto di termovalorizzazione ammesso a beneficiare delle tariffe incentivanti di cui alla delib. CIP n. 6 del 1992 in forza di due convenzioni con il GSE, recanti tra l’altro la determinazione in via forfettaria dell’energia assorbita per servizi ausiliari e delle perdite) impugna la nota con cui il GSE, all’esito di un’interlocuzione svoltasi nel corso del 2011 sul punto della “corretta determinazione dell’energia elettrica incentivabile”, avrebbe modificato il criterio di computo dei consumi dei servizi ausiliari e delle perdite e conseguentemente proceduto alla rideterminazione dei rapporti di dare/avere con l’interessata, con quantificazione dei CV asseritamente eccedenti (relativamente agli anni 2007-2010)

Il TAR Lazio ritiene che la Società proponga due tipi di domande, cui sono sottese  posizioni giuridiche non omogenee: la ricorrente infatti da un lato contesta l’asserito mutamento del criterio di computo dell’energia incentivabile (con conseguente insussistenza delle poste creditorie vantate dal Gestore) ai fini della quantificazione dei Certificati Verdi dovuti dal Gestore; dall’altro eccepisce l’impossibilità di procedere ad una “compensazione” da parte del GSE tra i CV indebitamente ottenuti per gli anni 2007-2010 e quelli da ottenere da parte della medesima Società.

E infatti, se, in relazione al primo aspetto, la normativa di riferimento pare assegnare al GSE spazi valutativi discrezionali circa la scelta del criterio di computo applicabile al singolo impianto, altrettanto non può dirsi in relazione alla giuridica liceità della suindicata “compensazione”.

Ne segue che la ricorrente, a onta della formale prospettazione di tale ultima questione (dedotta tra i motivi del ricorso in termini di denuncia dei vizi di violazione dell’art. 1243 cod. civ., dell’art. 7 l. n. 241/90 e dei principi di legalità e tipicità), pare avere in realtà azionato una posizione di diritto soggettivo, avanzando una corrispondente domanda di accertamento.

Pertanto – premesso che le modalità di proposizione della domanda non ostano al relativo scrutinio ai sensi dell’art. 32, co. 2, c.p.a., secondo cui “il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali” – il Collegio ritiene che il profilo in contestazione appartenga alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, co. 1, lett. o), che include in tale novero “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia […]” (ai sensi dell’art. 7, co. 2, c.p.a., “per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo”, e dunque anche il GSE).

La dizione della norma infatti individuerebbe un’ampia materia, la “produzione di energia”, suscettibile di comprendere nel suo campo applicativo anche le controversie relative agli incentivi (e più in generale ai regimi di sostegno) alla produzione da fonti rinnovabili, stanti le notorie finalità dell’intervento pubblico nel settore e il nesso di strumentalità sussistente tra questo e gli inerenti obblighi di matrice europea e internazionale.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2012/201200504/Provvedimenti/201303762_01.XML

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2012/201200502/Provvedimenti/201303763_01.XML