TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenza 29 aprile 2013, n. 4275

Con la sentenza in oggetto il Tar Lazio ha chiarito come sia il DLgs 387/2003 che le Linee guida per le autorizzazioni di impianti a fonti rinnovabili vietino di condizionare il rilascio dell’autorizzazione unica a misure di compensazione ambientale in favore della Regione o della Provincia delegata al rilascio del titolo.

L’articolo 1, co. 5, l. n. 239/2004 (“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”) afferma il diritto di Regioni ed Enti locali di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, ma solo se esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale.

Ove tali condizioni non sussistano, occorre fare riferimento all’articolo 12, comma 6, DLgs 387/2003 (la norma che appunto prevede che il rilascio dell’AU di un impianto a fonti rinnovabili non possa essere subordinata a misure di compensazione ambientale in favore di Regioni o Province), fatto salvo dalla citata legge 239.

Sono tuttavia possibili compensazioni di miglioramento ambientale, non a carattere meramente monetario, a favore dei Comuni, come definite dal DM 10 settembre 2010, allegato 2.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202Q/2012/201209373/Provvedimenti/201304275_01.XML