Tribunale dell’Unione europea, sentenza 7 marzo 2013
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso proposto dalla Polonia per l’annullamento della decisione con la quale la Commissione, in forza della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione nell’Unione, aveva adottato le misure di esecuzione relative all’assegnazione armonizzata e gratuita delle quote.
In primo luogo, il Tribunale accerta, che la decisione costituisce una misura di esecuzione della direttiva la quale è stata adottata in base alle disposizioni del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea) relative alla politica dell’ambiente e non sulla base delle disposizioni in materia di politica energetica.
In secondo luogo, il Tribunale ritiene che il principio della parità di trattamento non è stato violato dalla Commissione quando, all’atto della determinazione dei parametri di riferimento per calcolare il numero delle quote di emissioni da assegnare, questa ha deciso di considerare in modo uniforme gli impianti che si trovano in situazioni diverse, a causa dell’utilizzo di combustibili differenti.
Infine, i giudici di Lussemburgo sottolineano che il sistema di assegnazione delle quote di emissione si baserà, dal 2013, sul principio della vendita all’asta. Pertanto, gli Stati membri potranno mettere all’asta la totalità delle quote che non saranno assegnate gratuitamente, affinché gli impianti possano acquistare le quote mancanti. Tale sistema sarà in accordo con il “principio chi inquina, paga”.
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