TAR Veneto, sez. III, sentenza 8 marzo 2013, n. 369

Il TAR Veneto ha sottolineato che è irrilevante, ai fini della qualificazione di una società come produttrice iniziale di rifiuti urbani,

il fatto che i rifiuti siano prodotti dai clienti, soggetti terzi, e non dalla società stessa. Infatti, ciò che rileva per definire un soggetto  produttore iniziale, ai fini dell’ottenimento dell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali in regime semplificato è che l’attività del soggetto produca rifiuti, anche se i rifiuti sono prodotti da terzi, clienti dell’attività. Di conseguenza, le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti dai clienti di stabilimenti balneari da parte del gestore, possono essere oggetto di iscrizione a regime semplificato.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%203/2012/201200957/Provvedimenti/201300369_01.XML