Corte dei Conti, Sez. Giur. Campania, sentenza 15 febbraio 2013, n. 222
La Sezione giurisdizionale per la Campania ha condannato alcuni soggetti che avevano ricoperto le cariche di Sindaco, Assessore alla Nettezza Urbana e Commissario ad acta, per l’Emergenza Rifiuti del Comune di Napoli al pagamento del danno erariale per la sola voce del danno patrimoniale in senso stretto, dichiarando inammissibili e respingendo le ulteriori domande risarcitorie relative al danno alla reputazione del Comune di Napoli ed all’immagine della Regione Campania. Secondo la Sezione giurisdizionale per la Campania, infatti, i convenuti avrebbero lasciato e favorito una situazione di sostanziale inoperatività dell’Ente di Bacino Napoli 5, relegandolo ad un ruolo del tutto marginale nel settore della raccolta dei rifiuti (raccolta del solo materiale cartaceo, peraltro proveniente esclusivamente da utenze commerciali), con conseguente inutilizzazione di gran parte dei lavoratori ad esso assegnati. La loro colpevole inerzia avrebbe, infatti, fatto sì che l’Ente di Bacino NA 5 restasse, per un periodo alquanto lungo in una situazione di sostanziale abbandono, in assenza di programmazione delle relative attività, nonché di gestione delle risorse strumentali ed umane ad esso assegnate. In particolare, è stato ritenuto estremamente significativo il rapporto tra la forza lavoro assegnata ed il numero, del tutto inadeguato, di automezzi disponibili. Il danno patrimoniale in senso stretto cui sono stati condannati è infatti rappresentato dalle competenze stipendiali inutilmente erogate.