Consiglio di Stato sez. VI, 21 gennaio 2013 n. 306
di Osservatorio Energia
- 12 Marzo 2013
La disposizione di cui al secondo comma dell’art. 14, cit. a tenore della quale la contestazione dell’illecito deve avvenire entro il termine di novanta giorni dall’accertamento, non è applicabile all’attività sanzionatoria dell’AEEG, attesa la sostanziale incompatibilità fra la disposizione in questione e la complessità dell’attività da svolgere da parte dell’Autorità nell’ambito delle fattispecie che caratterizzano tale attività.