TAR Lazio, Roma, sez. III ter, sentenza 21 gennaio 2013, n. 565
Il TAR Lazio è stato chiamato ad esaminare la questioni relativa alla natura dei termini relativi ai diversi adempimenti del procedimento finalizzato al riconoscimento del d.m. 19.2.2007 (secondo Conto energia) ed alla possibile rilevanza scusante del malfunzionamento del portale del GSE, indicato dalla ricorrente quale causa determinante il mancato inoltro dell’istanza entro il termine prescritto.
Stabilita la perentorietà dei suddetti termini, in particolare quello per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio anche a ragione della successione nel tempo dei vari regimi incentivanti, il TAR ritiene che la previsione normativa inerente l’esclusività dell’inoltro delle domande di ammissione agli incentivi del secondo conto energia in via telematica attraverso l’apposita sezione del portale istituzionale del GSE (art. 5, comma 10, del d.m. 19.2.07) presupponga la garanzia della piena e costante funzionalità del sistema e della sua idoneità ad una elastica gestione delle diverse evenienze tecniche, non potendo eventuali malfunzionamenti del sistema informatico risolversi nella preclusione dell’esercizio di una posizione sostanziale normativamente riconosciuta.
Ne consegue che il GSE avrebbe dovuto garantire sempre il normale funzionamento del sistema e predisporre, o comunque consentire, modalità alternative di inoltro delle domande, per le ipotesi di malfunzionamento del portale.