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Energie rinnovabiliConsiglio di Stato, sez. V, sentenza 15 gennaio 2013, n. 176

di Osservatorio Energia - 15 Gennaio 2013
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Il Consiglio di Stato ha rigettato le doglianze di una società che si era vista negare l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico nella fascia di protezione di una riserva naturale. L’impresa sosteneva, da un lato, che l’impatto ambientale del progetto fosse di scarso rilievo, in quanto la fascia di protezione sarebbe stata fortemente antropizzata – utilizzata per l’agricoltura intensiva; dall’altro, che sia la normativa europea, con la dir. 2009/28/Ce, che la Corte Costituzionale, con la decisione n. 166/2009, spingerebbero, nel bilanciamento tra interesse ambientale e interesse energetico, per lo sviluppo delle rinnovabili.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ritenuto irrilevanti le predette considerazioni, e ha statuito che la fascia di protezione della riserva naturale fosse da ritenersi anch’essa facente parte della riserva – area che la Regione aveva dichiarato non idonea alla costruzione di impianti fotovoltaici, cioè luogo ove una valutazione sulla preminenza dell’interesse ambientale su altri interessi è stata già effettuata. Tra questi ultimi vi è da ricomprendere anche quello alla gestione delle fonti di energia rinnovabile, insuscettibile di deroga anche in relazione all’eventuale modesto effettivo impatto ambientale delle opere di cui è prevista la realizzazione.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201202895/Provvedimenti/201300176_11.XML


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