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Energie rinnovabiliLegge 24 dicembre 2012, n. 228

di Osservatorio Energia - 29 Dicembre 2012
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L’art. 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 interviene sul regime transitorio del Dm 5 luglio 2012 (il Quinto Conto energia) e prevede una proroga degli incentivi del DM 5 maggio 2011 (Quarto Conto energia) nei confronti degli impianti realizzati su edifici pubblici o aree delle pubbliche Amministrazione, a patto che detti impianti entrino in esercizio entro il 31 marzo 2013 (se abbiano già ottenuto l’autorizzazione) o entro il 30 giugno 2013 (se debbano essere sottoposti a procedura di V.I.A).

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LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (12G0252) (GU n.302 del 29-12-2012 – Suppl. Ordinario n. 212 ).

 425. Il termine di entrata  in  esercizio  degli  impianti  di  cui all’articolo 1, comma 4,  lettera  c),  del  decreto  ministeriale  5 luglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5  del  medesimo articolo  1,  è prorogato,  esclusivamente  per  gli  impianti   da realizzare su  edifici  pubblici  e  su  aree  delle  amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n. 165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta,  al 31 marzo 2013, ovvero per gli  impianti  della  medesima  fattispecie sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 30 giugno 2013.  Per tali  ultimi  impianti,  qualora  l’autorizzazione   sia   rilasciata successivamente al 31 marzo 2013, al fine  di  consentire  l’allaccio alla rete dei  medesimi,  il  termine  di  entrata  in  esercizio  è prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013.

 

 


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