Legge 24 dicembre 2012, n. 228
L’art. 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 interviene sul regime transitorio del Dm 5 luglio 2012 (il Quinto Conto energia) e prevede una proroga degli incentivi del DM 5 maggio 2011 (Quarto Conto energia) nei confronti degli impianti realizzati su edifici pubblici o aree delle pubbliche Amministrazione, a patto che detti impianti entrino in esercizio entro il 31 marzo 2013 (se abbiano già ottenuto l’autorizzazione) o entro il 30 giugno 2013 (se debbano essere sottoposti a procedura di V.I.A).
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LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). (12G0252) (GU n.302 del 29-12-2012 – Suppl. Ordinario n. 212 ).
425. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5 luglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 1, è prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al 31 marzo 2013, ovvero per gli impianti della medesima fattispecie sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 30 giugno 2013. Per tali ultimi impianti, qualora l’autorizzazione sia rilasciata successivamente al 31 marzo 2013, al fine di consentire l’allaccio alla rete dei medesimi, il termine di entrata in esercizio è prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013.