TAR Lazio, sez.II-ter, sentenza 1 ottobre 2012, n.8214
L’art. 238 del D.Lgs. 152/06, istitutivo della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (c.d. TIA2), sottrae il potere di determinare la tariffa ai singoli Comuni e lo attribuisce alle Autorità di ambito previste dal comma 3 del medesimo art. 238; e conferma, in capo ai soggetti affidatari del servizio di gestione (i Comuni), l’applicazione e la riscossione della tariffa, sulla base dei criteri fissati dal regolamento di competenza del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive che, ad oggi, non risulta ancora emanato, con la conseguenza che i Comuni continuano ad applicare i regolamenti disciplinanti la TARSU o la TIA1.
Pertanto deve ritenersi che il nuovo regime abbia apportato modifiche al potere discrezionale riconosciuto in capo all’amministrazione comunale di determinare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti, in applicazione, principalmente, dei principi comunitari a tutela dell’ambiente, che riconducono all’amministrazione centrale una serie di prerogative che riguardano la gestione complessiva dei rifiuti e stabiliscono il principio cardine che l’apporto finanziario del privato al costo di smaltimento dei rifiuti deve crescere in proporzione alla quantità che lo stesso chiede di smaltire.