Legge 6 novembre 2012, n. 190

Per l’efficacia dei controlli antimafia in alcune attività imprenditoriali considerate a rischio, la c.d. legge anticorruzione prevede l’istituzione presso ogni prefettura di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. Tra le attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa vi sono quelle di trasporto di materiali a discarica per conto di terzi e di trasporto anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto di terzi. L’iscrizione negli elenchi soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190