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TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 27 novembre 2012, n. 2870

di Osservatorio Energia - 11 Dicembre 2012
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La società Edison ha impugnato i provvedimenti dell’Autorità con cui sono stati approvati i corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per gli anni 2011 e 2012. Questi corrispettivi sono stati approvati sulla base del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010/2013 (c.d. TUTG). Quest’ultimo, infatti, nella seconda parte, contiene la disciplina della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (c.d. RTTG), dettando i criteri per la determinazione dei ricavi e dei costi di riferimento.

Nel caso di specie, la Società ha contestato l’erronea applicazione delle norme del RTTG. Il TAR ha respinto il ricorso affermando che è applicabile l’art. 18.8 del RTTG, che prevede un coefficiente di recupero di produttività da applicare all’impresa con costi operativi superiori alla media del settore, anziché l’art.18.10, che riconosce  maggiori costi operativi nel caso di nuove infrastrutture non operanti per fattori estranei al gestore allorché  il differente costo operativo rispetto a quello medio di settore non sia giustificato da fattori esogeni né dalle dimensioni delle tubature che non incidono in modo rilevante sui costi di manutenzione e di funzionamento. Quest’ultimi, infatti, dipendono dal numero di Km di rete serviti e non dal quantitativo di gas immesso in rete.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2011/201100411/Provvedimenti/201202870_01.XML


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