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Energia elettricaTAR Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 30 ottobre 2012, n. 8892

di Osservatorio Energia - 11 Dicembre 2012
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È stato respinto il ricorso presentato da due Comuni per l’impugnazione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di un elettrodotto subacqueo di congiunzione tra Sicilia e Calabria. Il giudice amministrativo – dopo aver confermato la legittimazione a ricorrere dei Comuni nell’ambito territoriale dei quali insiste parte dell’opera per cui è stata autorizzata la costruzione – ha ritenuto che le amministrazioni locali ricorrenti non possono, dopo aver prestato il loro consenso alla realizzazione dell’opera in sede di protocollo di intesa, contestare successivamente lacune della fase istruttoria del procedimento, nemmeno eccependo una difformità del progetto rispetto alle vigenti previsioni urbanistiche locali. È giurisprudenza ormai costante, infatti, quella secondo cui “gli elettrodotti sono da considerare opere pubbliche in quanto realizzate per il perseguimento di interessi generali, e non necessitano di variante urbanistica potendo i progetti di elettrodotto essere eseguiti anche in difformità delle previsioni urbanistiche una volta che sia intervenuta l’intesa con le regioni e con gli enti locali territorialmente interessati”.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202B/2010/201008973/Provvedimenti/201208892_01.XML


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