TAR Lombardia, sez. III, ordinanza 15 novembre 2011, n. 1568
Il TAR Lombardia ha rigettato la istanza di sospensiva della deliberazione AEEG n. 281/2012 affermando che la scelta dell’Autorità di porre a carico degli operatori che producono energia da fonti rinnovabili non programmabili i costi per sbilanciamenti derivanti da immissioni in eccesso o in difetto rispetto ai programmi non sembra irrazionale.
La nuova disciplina, infatti, persegue la finalità di promuovere una maggiore responsabilizzazione degli utenti del dispacciamento e un’equa ripartizione dei costi generati, affinché non ricadano solo sui consumatori di energia elettrica.