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Energie rinnovabiliTAR Lombardia, sez. I, sentenza 16 novembre 2012, n. 2777

di Osservatorio Energia - 10 Dicembre 2012
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Il TAR Lombardia, dopo aver ricordato i due orientamenti contrastanti sulla natura della conferenza di servizi – natura “istruttoria” (TAR Campania Napoli, sez. VII, nn. 9345/2009 e 9367/2009 e 157/2010; Consiglio di Stato sez. VI, n. 3502/2004 e C.G.A. nn. 295/2008 e 763/2008) e natura “decisoria” (Cons. Stato, sez. VI, 22 febbraio 2010, n.1020; TAR Campania Napoli, sez. V, n. 1479/2010; TAR Sicilia Palermo, sez. II, n. 1539/2009) – propende per il riconoscimento della natura decisoria della conferenza di servizi, con conseguente applicazione degli artt. 14-bis ss. della legge 241/90.

A parere del TAR, emblematiche in tal senso sarebbero alcune disposizioni del d.m. 10.9.2010, n. 47987, attuativo dell’art. 12, comma 10 del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387:

l’art. 14.6, nella parte in cui si prevede che la conferenza di servizi “si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni”;

l’art. 15.1, in cui si stabilisce che “l’autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all’esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte”.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2011/201101494/Provvedimenti/201202777_01.XML


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