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Energia elettricaConsiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 novembre 2012, n. 6014

di Osservatorio Energia - 10 Dicembre 2012
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Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato dall’ISTAT e per l’effetto riformato la sentenza del T.A.R. Lazio n. 233/2012. In primo grado il giudice amministrativo aveva accolto il ricorso dell’AEEG avverso l’inclusione, da parte dell’Istituto di statistica, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato.

Il giudice d’appello ha invece ritenuto che le autorità amministrative indipendenti, ivi inclusa l’AEEG, rientrino a pieno titolo tra le amministrazioni dello Stato anche ai fini della redazione del conto economico consolidato. Non sarebbe, infatti, circostanza di per sé idonea ad escluderle da tale elenco il fatto che esse godono di autonomia finanziaria, in quanto i contributi percepiti dai soggetti operanti nei settori regolati sono comunque riconducibili a una funzione pubblica e devono pertanto essere intesi quali tributi, sulla scorta di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 256/2007.

 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2012/201201439/Provved
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