TAR Piemonte, sez. I, sentenza 5 dicembre 2012, n. 1291
Il TAR si è pronunciato sulla impugnazione, da parte di un’associazione ambientale, di un provvedimento di autorizzazione all’installazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biocombustibili forestali e agricoli.
Il Giudice, ritenuta la natura decisoria della conferenza di servizi prevista dall’art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, accoglie, tra le altre, la censura relativa al mancato coinvolgimento della Soprintendenza nel procedimento unico di autorizzazione e, in particolare, nella conferenza di servizi, annullando così l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia.