Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre 2012, n. 5895
Il Consiglio di Stato rileva come la giurisprudenza abbia da tempo stabilito che l’art. 12 del D.lgs. n. 387/03 risponde a evidenti finalità di semplificazione e accelerazione e il termine per la conclusione del procedimento di AU deve essere, quindi, qualificato come principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (cfr. C. Cost. 9 novembre 2006, n. 364). Ciò anche nel caso in cui sia necessario ottenere una valutazione di impatto ambientale. Pertanto, in caso di inerzia della Provincia competente all’emanazione del suddetto provvedimento, la Regione non avrebbe dovuto serbare il silenzio sull’istanza presentata, ma attivare il suo potere sostitutorio nei confronti della Provincia medesima. Secondo il collegio, infatti, la normativa di riferimento non subordina la conclusione del procedimento di A.U. al previo esperimento della VIA, ma al contrario attribuisce espressamente alla Regione il potere di sostituirsi all’ente deputato a concludere la VIA stessa.