TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, sentenza 3 ottobre 2012, n. 403
La ricorrente, titolare di un impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti solidi urbani indifferenziati, volto al loro recupero mediante produzione di combustibile solido secondario, ha impugnato il nulla osta rilasciatole dalla Regione per l’attivazione di una variante non sostanziale dell’impianto, nella parte in cui imponeva alcune prescrizioni. In particolare, a fronte della prospettata necessità di un deposito temporaneo all’aperto per le balle di CSS, la Regione prescriveva , in via cautelativa, che, a causa del rischio di contaminazione, le acque di prima pioggia non potessero frattanto essere scaricate. Il TAR ha accolto il ricorso, sottolineando che il principio di precauzione, pur preminente nel quadro della tutela della salute, deve trovare il proprio equilibrio nel contemperamento con quello di proporzionalità, nella ricerca di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco.