Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17 ottobre 2012, n. 5299
Tra la v.i.a. e l’autorizzazione integrata ambientale corre una differenza di fondo di grande importanza: il primo atto è l’esito di una approfondita valutazione dei costi e benefici della localizzazione e/o strutturazione di un impianto; la seconda, invece, è un atto sostitutivo di una congerie di atti di stampo autorizzatorio, relativi, però, alla gestione dell’impianto stesso.
Ne deriva che i vizi che affliggono una v.i.a. relativa ad un certo impianto non possono essere sanati da dalla validità dell’autorizzazione integrata ambientale; ciò perché i due atti sono del tutto autonomi sotto un profilo funzionale.