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Prime note sulle misure di liberalizzazione introdotte dal decreto legge n. 1/2012 in tema di compenso delle professioni regolamentate

di - 16 Ottobre 2012
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3. Problemi applicativi: le liquidazioni da parte di un organo giurisdizionale.
Per le liquidazioni da parte di un organo giurisdizionale, il cd. decreto «cresci Italia», dopo aver disposto l’abolizione delle tariffe (minime e massime), ha previsto che il compenso del professionista vada determinato con riferimento a parametri che saranno stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia.
La previsione che investe le liquidazioni giudiziali ha aperto la strada a differenti interpretazioni. In particolare, il Tribunale di Cosenza, in mancanza di una disciplina transitoria relativa al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore delle norme e l’adozione da parte del Ministro competente dei nuovi parametri, ritenendo di non avere riferimenti normativi da utilizzare nella liquidazione ha sospeso la decisione relativa alla determinazione delle spese processuali e con ordinanza n. 5299/2011 del 1° febbraio 2012 ha rimesso al vaglio della Corte costituzionale la questione di legittimità delle citate previsioni di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del D.L. n. 1/2012, ritenute in contrasto con il principio costituzionale di ragionevolezza della legge[11] e con gli articoli 24 e 3 della Costituzione, in quanto vulnerano il diritto di agire e resistere in giudizio rendendo incerto l’onere delle spese da affrontare nel corso del procedimento e, attribuiscono al giudice tenuto a liquidare gli onorari di difesa una facoltà ampiamente discrezionale, priva di alcun ancoraggio a parametri certi e controllabili[12]. In attesa di questo verdetto, il CNF ha diramato alcune indicazioni in ordine all’applicazione dell’art. 9 sulle tariffe professionali, ritenendo opportuno, in attesa che il Ministero della giustizia elabori i parametri necessari ai fini della liquidazione giudiziale del compenso dell’avvocato il riferimento alla previgente disciplina tariffaria. In sede di prima applicazione della citata disposizione normativa sono insorte difficoltà con riferimento alla redazione dell’atto di precetto, per i quali non si può procedere alla quantificazione attraverso pattuizione – prevista per il cliente – né attraverso l’utilizzo delle tariffe, abrogate.
Sulla questione il Ministro della Giustizia, in risposta ad una interrogazione parlamentare, ha affermato che non si è venuto a creare alcun vuoto normativo. Ciò in quanto ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile, il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo tariffe, viene determinato in base agli usi e in mancanza di usi è determinato dal giudice sentito il parere dell’associazione professionale cui il professionista appartiene – in misura adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Pertanto, in base a tali disposizioni, “si potrebbe formare in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione dei compensi già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall’articolo 9, comma 2 del decreto legge.”. In mancanza di usi, il giudice potrà liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto nell’articolo 2233, le tariffe potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l’adeguatezza del compenso all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Al problema si è posto rimedio con il comma 3 (già comma 2-bis dell’articolo 9 nella stesura licenziata dalla Commissione industria del Senato), ai sensi del quale le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali e solo fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, risolvendo così le notevoli incertezze applicative sorte nei tribunali.
Lo schema di regolamento[13] predisposto dal Ministero della giustizia in ottemperanza al comma 2 dell’articolo 9 citato è in corso di perfezionamento: il Consiglio di Stato ha emesso parere favorevole sul medesimo, esprimendo alcune osservazioni volte ad evitare il rischio che il “parametro” al quale l’organo giurisdizionale si rapporterà in sede di liquidazione si presti a fungere da “tariffa mascherata”.
In tale prospettiva ribadisce che il compenso è unitario e omnicomprensivo: comprende anche le spese; ferma restando la possibilità di indicarle in modo distinto come componente dello stesso[14].
Inoltre, rileva (al punto 3) la necessità di inserire nell’art. 1 del regolamento un nuovo comma che preveda l’obbligo per il professionista di produrre in giudizio il preventivo di massima reso al cliente, e che la mancata produzione, o comunque l’assenza di prova sull’aver fornito il preventivo di massima, costituisca elemento di valutazione negativa da parte del giudice al fine della riduzione del compenso da liquidare.
Particolarmente pregnante è, altresì, la sollecitazione dei giudici di palazzo Spada ad indicare nella disciplina regolamentare soltanto i valori medi dei parametri e ad eliminare qualsiasi riferimento a diminuzione dei parametri fino ad un determinato importo, che possa sortire – anche solo il pericolo – di re-introdurre le abrogate tariffe.
Nell’ottica della trasparenza verso il cliente, il Consiglio di stato invita a redigere i parametri per la determinazione dei compensi delle professioni tecniche con semplicità evitando (in particolare con riferimento alle professioni tecniche) formule di difficile applicazione che possano non essere comprese anche dal cliente del professionista.
Le osservazioni rese dal Consiglio di Stato rafforzano e valorizzano il radicale cambiamento del sistema dei compensi professionali nell’ottica della trasparenza, semplificazione e qualità delle prestazioni.

Note

11.  Sotto il profilo della intrinseca incoerenza, contradditorietà e illogicità rispetto al vigente ordinamento che impone di liquidare senza dilazione gli onorari di difesa.

12.  Cfr. Anna Costagliola, Abolizione delle tariffe professionali: sollevata questione di legittimità costituzionale dal Tribunale di Cosenza in www.diritto.it

13.  Il Ministero della giustizia ha chiesto il parere in ordine allo schema di “regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27″.

14.  Punto 2 del parere del consiglio di stato n. 3126 del 5 luglio 2012 ove l’alto consesso suggerisce di modificare l’articolo 2 del regolamento emanando.

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