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Energia elettricaCorte di Giustizia, sentenza 6 settembre 2012

di Osservatorio Energia - 5 Ottobre 2012
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La Corte di Giustizia ha annullato il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010 concernente la comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea. In particolare, si chiedeva alla Corte di dirimere la controversia relativa all’individuazione della corretta base giuridica del regolamento impugnato.

Da una parte la tesi del Consiglio, secondo cui è corretto utilizzare gli articoli 337 TFUE e 187 TCEEA, i quali costituiscono le disposizioni generali in materia di raccolta di informazioni e sulle quali il regolamento impugnato è fondato. Dall’altra, le argomentazioni del servizio giuridico del Parlamento secondo cui l’articolo 194 TFUE, introdotto recentemente dal Trattato di Lisbona, costituisce la più appropriata base giuridica.

La scelta dell’una o dell’altra tesi implicava conseguenze assai rilevanti in relazione alla ruolo ed ai poteri delle due Istituzioni. Infatti, ai sensi degli articoli 337 TFUE e 187 TCEEA, il Consiglio delibera rispettivamente a maggioranza semplice e qualificata, il Parlamento potendo partecipare soltanto nei limiti di una semplice consultazione. L’articolo 194 TFUE, invece, impone il ricorso alla procedura legislativa ordinaria, che garantisce al Parlamento un vero e proprio ruolo di co-legislatore insieme al Consiglio.

Il Giudice europeo, dopo un’attenta analisi delle finalità e del contenuto del regolamento, ha accolto la tesi del Parlamento europeo stabilendo che: “la raccolta di informazioni istituita dal regolamento impugnato può essere considerata come un mezzo che contribuisce direttamente alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla politica dell’Unione nel settore dell’energia, quali definiti all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, e dunque – come indicato d’altronde dal considerando 8 di detto regolamento – come uno strumento «necessario» per conseguire tali obiettivi ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo sopra citato”.

Gli effetti del regolamento impugnato saranno mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di un nuovo regolamento che si fonderà sulla base giuridica appropriata, ossia sull’articolo 194, paragrafo 2, TFUE.

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0490:IT:HTML

 

 

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