Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10 settembre 2012, n. 4768

In applicazione del principio di prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, il Consiglio di Stato ha disapplicato l’art.3, della l. r. 26 aprile 2007 n.9 della Regione Basilicata nella parte in cui pone un limite massimo di produzione di energia elettrica derivante da fonte eolica  pari a 128 MW. Secondo il Giudice,l’apposizione di un limite massimo di produzione, sebbene stabilito con un limite temporale, costituisce una innegabile chiusura del mercato. Esso si pone in diretto contrasto con le previsioni comunitarie in materia, in particolare con l’art. 6 della direttiva CE 2001/77, ove fissa limiti minimi e dispone una generale riduzione degli ostacoli normativi all’aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in un regime di libero mercato concorrenziale.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201201184/Provvedimenti/201204768_11.XML