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Energie rinnovabiliConsiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sentenza 20 luglio 2012, n. 663

di Osservatorio Energia - 5 Ottobre 2012
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Con riferimento al procedimento per il rilascio della autorizzazione unica ex art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003, il C.G.A., muovendo dalla tassatività delle condizioni individuate dall’art. 31 c.p.a. per promuovere l’azione avverso il silenzio, ha chiarito che la mera  incompletezza della documentazione a corredo dell’istanza di autorizzazione unica non rappresenta una circostanza di per sé idonea ad escludere l’obbligo dell’amministrazione di provvedere. L’incompletezza istruttoria, infatti, secondo quanto previsto dall’art. 2 della l. n. 241/1990, costituisce al più una ragione di sospensione del decorso dei termini, sempre che ciò sia espressamente disposto dall’amministrazione.

***

REPUBBLICA ITALIANA

N.  663/12   Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.    1210    Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente ANNO  2011

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 1210/2011, proposto da

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ e ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE, in persona dei rispettivi Assesssori pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;

c o n t r o

la IRIS IMPIANTI ENERGIA RINNOVABILE SIRACUSA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Germana Cassar, elettivamente domiciliata in Palermo, via Giusti n. 45, presso lo studio dell’avv. Alessandro Vaccaro;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sede di Palermo (sez. II) – 3 ottobre 2011, n. 1705.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di parte appellata;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore, nella camera di consiglio del 9 maggio 2012, il Consigliere Ermanno de Francisco;

Uditi altresì l’avv. dello Stato Dell’Aira per gli assessorati appellanti e l’avv. G. Cassar per la società appellata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Viene oggi in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso proposto in prime cure dalla parte qui appellata per l’annullamento del silenzio-rifiuto illegittimamente serbato dall’Amministrazione sull’istanza di parte privata per ottenere il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

All’udienza camerale la causa è stata assegnata in decisione.

D I R I T T O

1. – La sentenza gravata, accogliendo il ricorso originario, ha: 1) dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza volta a ottenere il rilascio dell’autorizzazione unica, ex art. 12 D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; 2) condannato la stessa amministrazione a provvedere sull’istanza nel termine ulteriore all’uopo assegnato, impregiudicato il relativo esito; 3) regolato le spese del grado.

L’appello in esame, con motivi non rubricati, denuncia: 1) l’omesso rispetto in primo grado del termine dilatorio per la fissazione della camera di consiglio decisoria; 2) l’omessa delibazione del presidente sull’eccezione di spettanza della cognizione dell’affare alla Sezione staccata di Catania – anziché alla sede di Palermo del T.A.R. Sicilia, ove è stato effettuato il deposito del ricorso – ai sensi dell’art. 47 c.p.a.; 3) l’erroneità della declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza, assumendo che la relativa dedotta incompletezza osti alla decorrenza del termine per provvedere.

2. – L’appello in esame è infondato in tutti i suoi motivi.

2.1. – Quanto al primo di essi, l’infondatezza deriva dal rilievo che il termine dilatorio ex art. 87, comma 3, del c.p.a. per la fissazione della camera di consiglio decisoria – applicabile al caso di specie, giacché esso rientra nella previsione del comma 2, lett. b), dello stesso art. 87 – è complessivamente pari a 60 giorni, decorrenti dalla notifica del ricorso introduttivo, e risultanti dalla dimidiazione, ex art. 87, comma 3, cit., del termine di 60 giorni assegnato alla parte per la costituzione in giudizio dall’art. 46, commi 1 e 2, c.p.a.

Infatti, ai sensi del cit. art. 87, comma 3, “la camera di consiglio è fissata d’ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate”.

Ne deriva, inequivocabilmente, che la camera di consiglio deve essere fissata d’ufficio alla prima data utile successiva al sessantesimo giorno dal perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo.

Tale tempistica è stata palesemente rispettata, avuto riguardo alle date che la stessa parte appellante, erroneamente assumendone l’incongruità, indica nell’esposizione del motivo di appello in esame.

Di nessun pregio, infatti, è la tesi sottesa al motivo in esame, secondo cui il primo di detti termini non subirebbe dimidiazione, dato il chiaro e opposto tenore del cit. art. 87, comma 3, c.p.a., e stante che nessun rilievo in proposito può attribuirsi all’art. 111 Cost., che certamente non vieta al legislatore – e, anzi, per certi versi potrebbe viceversa imporgli – di stabilire termini stringenti per la definizione dei procedimenti particolarmente semplificati, quali quelli camerali.

2.2. – Quanto al secondo motivo, esso è infondato – anche a prescindere dalle forme in cui l’eccezione di cui all’art. 47, comma 2, c.p.a., sia stata proposta: ossia con deduzione orale in udienza, anziché “nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine” di costituzione delle parti intimate, “di cui all’art. 46” – perché, secondo quanto si è già rilevato in sede di scrutinio del primo motivo (e diversamente da quello che assume la difesa erariale appellante), il termine ultimo per proporre l’eccezione (“propria”) ex art. 47, comma 2, è complessivamente pari a quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso (sessanta ex art. 46 e altri trenta ex art. 47; rispettivamente dimidiati, però, a trenta e a quindici giorni, ex art. 87, comma 3, c.p.a.), e non già di novanta.

Con il corollario che non sarebbe mai possibile sollevare detta eccezione all’udienza camerale perché – salvo il caso che essa sia stata fissata in violazione del termine dilatorio legale (ciò che si è, peraltro, già escluso con riguardo al motivo di appello già scrutinato) – il primo incontro di parti e giudice in udienza non può che avvenire allorché il termine assegnato dall’art. 47 è già scaduto; ed è, infatti, proprio per questa ragione che il condice si è fatto carico di stabilire la congruente modalità di formulazione dell’eccezione in parola.

In sintesi, allorché l’eccezione ex art. 47 c.p.a. è stata formulata (in udienza) il relativo termine (perentorio) era già spirato, e perciò del tutto correttamente il primo giudice non l’ha tenuta in alcun conto; né, conseguentemente, essa può essere reiterata come motivo di appello.

2.3. – Quanto al terzo motivo, la sua infondatezza è mero corollario del fatto che l’art. 31 c.p.a. dà azione all’interessato – che, nella specie, è evidentemente la parte istante – per far accertare dal giudice l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza stessa, ove ricorrano le seguenti condizioni: 1) che siano “decorsi i termini per la conclusione del procedimento”; 2) che “perduri l’inadempimento”; 3) che sia decorso “non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento”.

Ulteriori condizioni non sono previste dalla legge, sicché non possono essere artificiosamente postulate dall’interprete.

In effetti, la tesi di parte appellante – secondo cui l’obbligo di provvedere non sussisterebbe se l’istanza non sia completa di tutta la documentazione necessaria o normativamente prevista (nella specie con riguardo a linee-guida di rango secondario) – non resiste ai rilievi:

1) che l’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, obbliga le pubbliche amministrazioni a concludere tutti i procedimenti non facoltativi con un provvedimento espresso, tempestivamente adottato;

2) che, ai sensi della stessa norma, il provvedimento tempestivo è solo quello adottato nei termini fissati dalla legge o dal regolamento;

3) che, ai sensi del comma 6, “I termini per la conclusione del procedimento decorrono … dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte”;

4) che l’incompletezza della domanda non può considerarsi causa ostativa della decorrenza dei termini predetti, sia perché sarebbe stata all’uopo necessaria un’espressa previsione di legge, sia perché, al contrario, il comma 7 considera l’incompletezza istruttoria, quale che ne sia la causa, come un’eventuale ragione di sospensione del decorso dei termini, ma solo previa espressa statuizione dell’amministrazione in tal senso: con il corollario che, in difetto e, dunque, in ogni caso di perdurante silenzio, il termine evidentemente continua a decorrere;

5) che il comma 3 dell’art. 31 c.p.a. considera eccezionale il caso che il giudice possa “pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio” (e infatti, del tutto correttamente, la sentenza appellata non ha pronunziato in merito), sicché anche l’istanza infondata, più o meno palesemente (e quand’anche la si qualifichi inammissibile o improcedibile), deve essere oggetto di tempestivo riscontro: che, ovviamente, nei congrui casi ben potrà essere negativo, ma pur sempre con la debita indicazione dei motivi per cui non possa essere accolta, o anche solo essere esaminata nel merito;

6) che l’art. 12, comma 4, del cit. D.Lgs. n. 387/2003 – nel testo vigente fino al 28 marzo 2011, ossia prima della novella recata dall’art. 5 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, la quale è inapplicabile, ai sensi del relativo comma 5, all’istanza in esame, giacché anteriore a tale data – stabilisce che “L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. … Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”.

In conclusione, non v’è dubbio che nel termine fissato dalla legge l’amministrazione debba provvedere sulle istanze presentate.

L’accertamento della violazione di tale obbligo legale – in sede di azione ex art. 31, e diversamente dai casi di azioni risarcitorie ex art. 2-bis della cit. legge n. 241/1990 – opera su basi assolutamente oggettive; con il corollario che nessuno spazio residua in questa sede per valutazioni sulla concreta esigibilità, anche in riferimento al numero di istanze proposte, di tempestivo esito di tutti i procedimenti.

Parimenti del tutto irrilevanti, in proposito, sono le finalità, più o meno commendevoli, da cui il singolo soggetto sia spinto a chiedere l’autorizzazione in esame (essendo peraltro notorio che ogni operatore economico agisce sul mercato al fine di conseguire un’utile d’impre-sa).

Infine, che il termine di conclusione del procedimento non sia perentorio è circostanza del tutto ovvia – e, peraltro, evidenziata anche dalla sentenza appellata – la quale però, lungi dall’essere ostativa alla declaratoria di illegittimità del silenzio, costituisce la base del potere del giudice di assegnare un termine ulteriore perché si provveda.

Invece, se il termine fosse perentorio la scadenza estinguerebbe (“perimerebbe”) il potere di agire; ciò che sarebbe antitetico e ostativo all’accertamento giudiziale, di cui al cit. art. 31 c.p.a., del (perdurante) “obbligo dell’amministrazione di provvedere” sull’istanza proposta.

3. – In conclusione, l’appello va disatteso, siccome infondato.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.

In sede di liquidazione delle spese, nondimeno, va considerato che si tratta – dal lato passivo, ossia delle parti appellate – di controversia seriale; ciò dicesi in riferimento quattro appelli trattati all’odierna udienza, aventi numeri di ruolo generale progressivi da 1210/11 a 1213/11, identicamente resistiti.

Va fatta perciò debita applicazione dell’art. 5, comma 4, del Capitolo I della Tariffa giudiziale amministrativa allegata al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, ai sensi del quale “Qualora in una causa l’avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto o di diritto”; né a ciò osta la mancata formale riunione tra i predetti quattro appelli uguali chiamati all’odierna udienza davanti a questo Consiglio (nella specie, peraltro, non ricorre, data l’assoluta identità degli atti di parte, l’ipotesi che la prestazione abbia comportato l’esame di particolari situazioni di fatto o di diritto).

Per l’effetto, in considerazione dell’attività svolta nel presente grado di giudizio, si liquida per il primo dei quattro affari serialmente trattatti il complessivo importo di € 2.500,00 per onorari e diritti, maggiorato tre volte del 20% (semplice) per i successivi tre affari: il complessivo importo che ne risulta (€ 4.000,00) va quindi diviso tra i quattro giudizi; per l’effetto, a beneficio di ciascun appellato va posta, nel singolo giudizio che lo riguarda, la pertinente quota di spese di lite, pari a € 1.000,00 (Euro mille/00), ovviamente oltre a oneri accessori di legge e s.g.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello.

Condanna l’Amministrazione appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida – per quanto esposto in motivazione – in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e spese generali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 9 maggio 2012, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Guido Salemi, Ermanno de Francisco, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

F.to Riccardo Virgilio, Presidente

F.to Ermanno de Francisco, Estensore

Depositata in Segreteria

20 luglio 2012


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