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Breve nota sulla governance economica dell’UE di fronte alla crisi

di - 7 Settembre 2012
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Il MES quanto a beni e proprietà gode di immunità da ogni forma di giurisdizione (proprio l’immunità giurisdizionale che sta andando gradualmente perduta dagli Stati sovrani per effetto della globalizzazione); l’immunità per la sua ampiezza è concessa anche rispetto alla giurisdizione penale (tratto significativo per apprezzare aspetti inediti del costituzionalismo multi-livello).
Locali ed archivi del MES sono inviolabili. L’attività del MES è circondata dal segreto d’ufficio.
Si tratta di una realtà giuridica indefinibile, il diritto sovranazionale mutua dal diritto privato le modalità operative; dal diritto pubblico le prerogative: si costruiscono le premesse per una problematica sindacabilità degli atti del MES.
Le “questioni” sull’interpretazione del Trattato sono rimesse per la decisione al consiglio di amministrazione quando insorgano tra il MES ed uno dei suoi membri o fra i membri del MES; le “controversie” sono decise dal consiglio dei governatori (in autodichia) . Le decisioni in autodichia sono impugnabili in Corte UE.

2. Segnali di ritorno alla banca pubblica o accettazione della soggezione degli Stati alla finanza privata?
Difficile dare un giudizio su una realtà così carica di novità e così connotata dalle asprezze del diritto dell’emergenza finanziaria, da comportare un serio ridimensionamento delle stesse garanzie giurisdizionali.
Né è possibile azzardare previsioni circa la possibilità di funzionamento di tale istituzione che comunque appare priva di precedenti nell’ordinamento europeo.
Piuttosto può essere interessante cercare di leggere le linee di tendenza, verificare se con tale meccanismo di stabilità l’ordinamento, nei rapporti fra politica e finanza, stia imboccando la strada di una ripresa della decisione politica democratica o si stia connotando sempre di più come tecnocratico e dominato dalle regole della finanza.
Descritta la disciplina giuridica il giudizio si può lasciare al lettore.
L’impressione di chi scrive è nel senso che non ci sia un disegno politico all’altezza delle necessità del tempo presente in questi meccanismi del credito che pretendono di ingabbiare forme politiche e costituzioni di intere nazioni (che da un cinquantennio vivono di costituzionalismo democratico).
Di qui la urgenza dell’Europa unita (invocata da Barbara Spinelli, U. Beck, Z. Bauman, R. Prodi; G. Amato; J. Ziller e tanti altri) modellata secondo i canoni classici del costituzionalismo occidentale; obiettivo lontano se misurato a partire dalle durezze del Trattato MES e dalle rigidità del fiscal compact.
Un’altra domanda, più tecnica, sovviene: il MES prelude ad un ritorno alla banca pubblica o deve leggersi come un altro passo verso l’inarrestabile soggezione degli Stati al mondo della finanza “deregolata”?
Anche qui non è facile azzardare previsioni; alcuni tratti della disciplina della banca pubblica (uso del danaro dei contribuenti; raccolta del risparmio sui mercati; erogazione di credito a condizioni speciali) sono commiste a caratteri in linea con il paradigma giuridico più avanzato dei moderni mercati finanziari (si pensi all’intreccio fra prestiti e programmi di aggiustamento macroeconomico).
Abbiamo analizzato l’ennesimo ircocervo: nel nostro intimo, ovviamente, sentiamo nostalgia per le forme giuridiche del passato che distinguevano nettamente diritto privato e pubblico; e, sotto sotto, la convinzione che tale separazione, se presa sul serio, come la soggezione alla giurisdizione, sia anche in grado di ispirare maggiore fiducia (l’equilibrio fra “gubernaculum” e “iurisdictio” è all’origine del costituzionalismo moderno).
Ma forse è tardi: forse il cambiamento è già avvenuto (con l’indebitamento fuori controllo di alcuni Stati dell’UE) e conviene solo interiorizzarne la portata e lavorare per traghettare nel futuro, con politiche di serio risanamento, che evitino la umiliante condizionalità di questi aiuti, il massimo delle conquiste della civiltà giuridica democratica.

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