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TAR Veneto, Venezia, sez. III, sentenza 21 agosto 2012, n. 1164

di Osservatorio Energia - 6 Settembre 2012
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Il TAR Veneto ha annullato il decreto di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi, che prescriveva un limite al conferimento di rifiuti da terzi, anche fuori regione, del 25% della capacità ricettiva, invece del 40% richiesto. Il giudice amministrativo ha ritenuto che la disposizione della legge regionale su cui si fondava tale limite (art. 33, co. 3, l.r. 21 gennaio 2000, n. 3) dovesse ritenersi implicitamente abrogata per incompatibilità con la sopravvenuta norma di cui all’art. 182, co. 3, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006, vigente al momento dell’adozione dell’atto impugnato. Il Codice dell’ambiente, infatti, dispone che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati siano attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di “permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti” (la disposizione, immutata nella sostanza, è attualmente contenuta nell’art. 182-bis, rubricato “Principi di autosufficienza e prossimità”). Di conseguenza, sono da considerarsi non operanti i divieti legati a limitazioni quantitative predeterminate sulla base della natura soggettiva del conferitore e rigide e predeterminate limitazioni allo smaltimento extraregionale dei rifiuti speciali.

 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%203/2009/200902114/Provvedimenti/201201164_01.XML


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