TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 27 luglio 2012, n. 2142

La funzione di vigilanza attribuita all’A.E.E.G. dall’art. 81, comma 18, del d.l. 2008 n. 112 non comporta l’adozione di specifiche misure sanzionatorie o conformative dirette a reprimere o impedire la traslazione dell’addizionale I.R.E.S. In altre parole, non è consentito all’Autorità di imporre alle imprese interessate un facere specifico incidente sulle strategie di impresa e sulle scelte gestionali dei singoli operatori economici. Cionondimeno, l’AEEG conserva una funzione di controllo che le consente di esercitare, anche ai fini della funzione di vigilanza, i poteri istruttori e di indagine che le sono conferiti dalla legge 1995 n. 481, la quale, del resto, ha portata generale, giacché individua i poteri di cui l’Autorità dispone per “lo svolgimento delle proprie funzioni” (così l’art. 2, comma 20, della legge 1995 n. 481).

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