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Energia elettricaTAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 27 luglio 2012, n. 2142

di Osservatorio Energia - 6 Settembre 2012
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La funzione di vigilanza attribuita all’A.E.E.G. dall’art. 81, comma 18, del d.l. 2008 n. 112 non comporta l’adozione di specifiche misure sanzionatorie o conformative dirette a reprimere o impedire la traslazione dell’addizionale I.R.E.S. In altre parole, non è consentito all’Autorità di imporre alle imprese interessate un facere specifico incidente sulle strategie di impresa e sulle scelte gestionali dei singoli operatori economici. Cionondimeno, l’AEEG conserva una funzione di controllo che le consente di esercitare, anche ai fini della funzione di vigilanza, i poteri istruttori e di indagine che le sono conferiti dalla legge 1995 n. 481, la quale, del resto, ha portata generale, giacché individua i poteri di cui l’Autorità dispone per “lo svolgimento delle proprie funzioni” (così l’art. 2, comma 20, della legge 1995 n. 481).

 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2011/201100243/Provvedimenti/201202142_01.XML


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