Regione Friuli Venezia Giulia, legge 25 luglio 2012, n. 14

Pubblicata sul B.U.R. 27 luglio 2012, SO21

La legge regionale, recante «Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007», all’art. 9, comma 91, modifica l’art. 12 della Legge Regionale 6/2003 e prevede che gli interventi di edilizia agevolata sono finanziati qualora le domande presentate nell’anno 2012 riguardino immobili aventi prestazione energetica di cui al D. Leg.vo 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), non inferiore alla lettera F, nonché immobili per i quali, in caso di acquisto, vi sia l’impegno dell’acquirente a raggiungere tale valore entro 5 anni dall’atto traslativo

http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2012/07/27/21