Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31 luglio 2012, n. 4378
Secondo il Consiglio di Stato, il termine di cui all’art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo cui “se non è avvenuta la contestazione immediata gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di novanta giorni (…) dall’accertamento“, decorre dal momento in cui l’Autorità procedente ha accertato in via definitiva l’infrazione. La richiesta di chiarimenti ed integrazioni al soggetto ritenuto responsabile di un’infrazione fa presumere che l’accertamento non sia definitivo e che pertanto non possa decorrere il termine per la contestazione dell’infrazione.