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Consiglio di Stato, Ad. Plen., sentenza 26 luglio 2012, n. 29

di Osservatorio Energia - 6 Settembre 2012
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L’art. 135, comma 1, lett. f) del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), che attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio le controversie relative ai rigassificatori, si riferisce, non solo ai provvedimenti concernenti l’autorizzazione alla realizzazione dei rigassificatori ma anche a tutte quelle manifestazioni dei pubblici poteri che, anche indirettamente, attengano alla costruzione degli impianti in questione, come accade nel caso di specie. Per tale motivo, rientra nella competenza inderogabile del TAR Lazio anche il giudizio avente ad oggetto l’annullamento delle prescrizioni del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, recanti il divieto assoluto di costruire impianti industriali entro i 300 metri dalla battigia nell’area in cui doveva sorgere un impianto di rigassificazione.

***

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

 

sul regolamento di competenza n. 28 del 2012 di registro generale dell’adunanza plenaria, , richiesto d’ufficio dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Sconda Quater, con ordinanza 18 maggio 2012 n. 4495, sul ricorso numero di registro generale 2595 del 2012, proposto dalla Ionio Gas S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Acquarone, Giovanni Acquarone, Antonella Capria, Teodora Marocco, Antonio Lirosi, con domicilio eletto presso Antonio Lirosi in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;

 

contro

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Assess. Reg. Beni Cult. e Ident. Sicil., Dipar. Beni Cult. e Iden. Sic., Area Sopr. Beni Cult. e Amb. Siracusa, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Ambiente, Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Presidenza della Regione Siciliana, Regione Siciliana, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo;

per l’annullamento

del decreto n. 98 del 2012 con il quale l’Assessore regionale del beni culturali e dell’identità siciliana ha disposto l’adozione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa,

 

 

Visto il regolamento di competenza chiesto come in epigrafe;

visto l’atto di costituzione della Ionio Gas s.r.l.;

visti tutti gli atti della causa;

visti gli artt. 15 e 16, cod. proc. amm.;

relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2012 il Cons. Marzio Branca e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Acquarone e Antonella Capria.;

 

 

1. Con ricorso numero di registro generale 2595 del 2012, la Ionio Gas s.r.l., in procinto di conseguire l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto rigassificazione nell’area industriale di Priolo Gargallo, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il decreto n. 98 del 2012 con il quale l’Assessore regionale del beni culturali e dell’identità siciliana ha disposto l’adozione del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, recante il divieto assoluto di costruire impianti industriali entro i 300 metri dalla battigia nell’area in cui doveva sorgere il progettato impianto di rigassificazione.

2. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Quater, ha chiesto d’ufficio il regolamento di competenza, esponendo:

che la competenza funzionale di cui all’art. 135, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 104/2010, deve considerarsi quale ipotesi speculare rispetto alle fattispecie di giurisdizione esclusiva previste dall’art. 133, comma 1, lett. o) D.Lgs. n. 104/2010;

– che, sotto tale profilo, la giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. o), D.Lgs. n. 104/2010 deve intendersi “rigorosamente circoscritto alle particolari ‘procedure e provvedimenti’, tipizzati dalla legge e concernenti una materia specifica” (Corte Cost. 27 aprile 2007, n. 140);

– che, conseguentemente, la competenza funzionale del TAR Lazio deve – di conseguenza – ritenersi circoscritta alle peculiari e tipizzate procedure direttamente incidenti sulle procedure di rigassificazione;

– che, al contrario, con il ricorso in oggetto viene impugnata la delibera n. 98/2012 dell’Assessore dei beni culturali e dell’identità siciliana con cui si dispone l’adozione della proposta di Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa;

– che, sotto tale profilo, la controversia oggetto del ricorso appare soltanto indirettamente connessa alla procedura afferente la realizzazione e gestione del terminale di rigassificazione da ubicarsi nell’area industriale di Priolo Gargallo e non già direttamente incidente sulla tipizzata procedura di cui all’art. 135, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 104/2010;”.

L’ordinanza conclude indicando quale giudice competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia.

La Ionio Gas s.r.l. ha prodotto una memoria di costituzione con la quale ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Il procedimento, assegnato all’adunanza plenaria ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, nella composizione integrata prevista dall’art. 10, comma 4, dello stesso decreto, all’odierna Camera di Consiglio è passato in decisione.

3. Il Collegio non condivide l’avviso espresso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Va tenuto presente che la produzione di energia, quale che ne sia la fonte, costituisce materia di rilevante interesse nazionale, sulla quale, anche di recente, lo Stato è intervenuto dettando disposizioni volte ad incrementare l’efficienza e lo sviluppo del settore.

In particolare, con l’art. 27, comma 31, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sostitutivo dell’articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, alla disciplina delle procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto sono state apportate modifiche finalizzate alla semplificazione ed alla accelerazione, mediante un più efficace impiego della conferenza di servizi, così conferendo agli impianti in questione un ruolo tutt’altro che secondario in vista del superamento della situazione di carenza energetica in cui versa il Paese.

In tale contesto ordinamentale, e per quanto qui interessa, l’art. 135, comma 1, lett. f) del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), che, anche tramite il rinvio all’art. 133, comma 1, lett. o), attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio le controversie relative ai rigassificatori non può che essere riferito, non solo ai provvedimenti concernenti l’autorizzazione alla realizzazione dei rigassificatori, ma anche a tutte quelle manifestazioni dei pubblici poteri che, anche indirettamente, attengano alla costruzione degli impianti in questione, come accade nel caso di specie.

In favore di tale convincimento, mentre non si trae alcun argomento di segno contrario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2007, citata nell’ordinanza di regolamento, in quanto afferente a diversa problematica, milita l’insegnamento impartito dal giudice delle leggi in altro fondamentale arresto, avente ad oggetto, appunto, questioni di legittimità di norme derogatorie della competenza dei tribunali amministrativi territoriali in favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Con la sentenza n. 237 del 2007, infatti, la Corte ha individuato il fondamento della legittimità delle norme impugnate nella circostanza che le materie sottratte alla competenza del giudice locale risultano caratterizzate da un rilievo che travalica l’ambito di incidenza diretta del provvedimento, per riflettersi su interessi generali, aventi, come nell’attuale fattispecie, ” rilievo nazionale, data la sussistenza di esigenze di unitarietà, coordinamento e direzione…sicché è proprio il carattere ultraregionale delle stesse – indipendentemente dal rispettivo ambito geografico d’incidenza – a giustificare la concentrazione del relativo contenzioso presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.”.

Né può considerasi trascurabile il dato testuale offerto dagli artt. 133 e 135 del codice del processo amministrativo, i quali, mentre per la maggior parte delle ipotesi di giurisdizione esclusiva e di competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo romano usano l’espressione “controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti in materia..” (lettere f, g, l, m, q, ecc. dell’art. 133), con riguardo ai rigassificatori (lett. o) si impiegano la locuzione : “controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti …concernenti…” i rigassificatori, che implicano una interpretazione non rigidamente ancorata ai provvedimenti specificamente definitori della relativa procedura.

In conclusione il regolamento di competenza deve essere definito dichiarando la competenza del Tribunale amministrativo Regionale del Lazio.

Si omette la statuizione sulle spese, trattandosi di regolamento richiesto d’ufficio (Cass. Civ. n. 1167 del 2007),

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria)

definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza in epigrafe, dichiara competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Nulla per le spese

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:

 

Giancarlo Coraggio, Presidente

Giorgio Giovannini, Presidente

Gaetano Trotta, Presidente

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Stefano Baccarini, Presidente

Alessandro Botto, Consigliere

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Antonino Anastasi, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere, Estensore

Francesco Caringella, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Gabriele Carlotti, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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