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Energia elettricaTAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 12 luglio 2012, n. 1992

di Osservatorio Energia - 30 Luglio 2012
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Il Tar lombardo si è pronunciato sul ricorso presentato dalla società Enipower S.p.A. per l’annullamento della delibera dell’AEEG n. 61/09. La ricorrente lamentava la non corretta ottemperanza da parte dell’Autorità a una precedente sentenza del Consiglio di Stato (7972/09), che aveva annullato la delibera 48/04 “nella parte in cui estende il c.d. corrispettivo di non arbitraggio anche ai grossisti”. La delibera 61/09 ha dettato i criteri per definire la categoria dei “grossisti” e affidato al GSE il compito di calcolare l’entità dei corrispettivi dovuti alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento. La ricorrente contesta la sua inclusione nel novero dei grossisti per la mera appartenenza a un gruppo societario, da cui però non discenderebbe alcuna concreta possibilità di operare in borsa e dunque di trarre vantaggi da comportamenti opportunistici che sfruttano la diversa valorizzazione dell’energia elettrica nei mercati energetici. Avendo però il GSE già provveduto allo storno delle fatture per il pagamento delle somme inizialmente pretese, il giudice ha pronunciato la cessazione della materia del contendere.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2009/200901904/Provvedimenti/201201992_01.XML


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