Il TAR Lazio ha deciso per la manifesta infondatezza di un’istanza di regolamento di competenza, poiché il caso particolare di rimozione degli amministratori degli enti locali, di cui al comma 1-bis dell’art. 142, d.lgs. n. 267/2000, travalica il livello meramente territoriale della finale vicenda dissolutoria, per approdare a quello, generale, dei rapporti tra lo Stato e le amministrazioni locali. Il comma 1-bis prevede una disciplina speciale per i territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti. In questi territori, in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti con decreto del Ministro dell’interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte. Tale decreto di rimozione, secondo il TAR, ha natura schiettamente sanzionatoria e costituisce l’extrema ratio per il ripristino della legalità violata in relazione al perseguimento di un interesse fondamentale dello Stato. Pertanto, la competenza spetta al TAR Lazio.