Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 4 luglio 2012, n. 3898
Il giudice amministrativo d’appello ha riunito e respinto sette ricorsi per la riforma di altrettante sentenze rese dal Tar Lombardia presentati da società del gruppo Alcoa. Si trattava dell’impugnazione di alcune delibere dell’AEEG che hanno dapprima imposto (delibera n. 190 del 2006) e poi prorogato un meccanismo di garanzia personale da prestarsi da parte delle medesime società al fine di fruire della proroga del regime tariffario agevolato sull’energia elettrica consumata per la lavorazione dell’alluminio. Dopo aver chiarito in cosa consistono tali regimi agevolati, il Consiglio di Stato ha osservato che essi sono stati oggetto di un avvio di procedimento nei confronti dell’Italia da parte della Commissione europea, al fine di verificarne la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato. Trattandosi di valutare la legittimità di un provvedimento dell’Autorità che subordina la concessione delle agevolazioni alla prestazione di una garanzia di restituzione nel caso in cui la Commissione reputasse incompatibile tale regime con il divieto di aiuti alle imprese, il Supremo Consesso ha ritenuto pienamente legittimo e rientrante nelle competenze dell’AEEG l’esercizio di tale potere cautelativo, in quanto “diretta estrinsecazione dei poteri regolatori propri dell’Autorità che non potrebbe disinteressarsi delle conseguenze di un eventuale onere restitutorio particolarmente gravoso”.