TAR Puglia, Lecce, sez. I, sentenza 12 luglio 2012, n. 1241
Il TAR Puglia annulla, con sentenza semplificata, il provvedimento di diniego emesso dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune relativo alla domanda per la realizzazione di un impianto fotovoltaico su fabbricato ad uso residenziale sito in un centro storico. Detto fabbricato, classificato dal P.R.G. come “edificio di notevole interesse ambientale”, risulta assoggettato alle prescrizioni delle N.T.A. del P.R.G., tra cui l’obbligo di sottoporre ogni progetto all’approvazione della Soprintendenza.
Il TAR sostiene che il parere della Soprintendenza deve essere ancorato alle effettive risultanze del progetto e alla concreta valutazione dell’impatto prodotto dall’insediamento delle opere (cosa che non era avvenuta nel caso di specie). In caso contrario, tali opere debbono ritenersi assentite, anche in virtù dell’espressa previsione del Regolamento edilizio comunale, il quale ammette, sugli edifici esistenti, “l’installazione di impianti per la captazione dell’energia alternativa (solare, eolica, ecc.) per uso di riscaldamento o altro”, così dimostrando un preciso favor legislativo all’istallazione degli stessi.