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Energie rinnovabiliTAR Puglia, Bari, sez. I, sentenza 18 giugno 2012, n. 1195

di Osservatorio Energia - 27 Luglio 2012
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Il TAR Bari ha specificato in quali casi la Dichiarazione di Inizio Attività può ritenersi perfezionata e valida, esaurendo anche il potere inibitorio delle amministrazioni pubbliche.

Nel caso di specie, il Collegio si è espresso sulla DIA presentata nella vigenza della L.R. Puglia n. 31/2008 per un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ad 1 MW. Le DIA presentate con tale legge regionale, dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 22 febbraio 2010, n. 119, erano state salvate dal cosiddetto Decreto “Salva-Dia” (D.L. 105/2010).

Il Collegio chiarisce che ex art. 23, comma 6 del d.P.R. 380/2001, l’amministrazione dispone di un termine di 30 giorni per esercitare il suo potere inibitorio a seguito della presentazione dell’istanza, decorso il quale la situazione giuridica in capo al privato si stabilizza e diventa intangibile. Perché tale potere si esaurisca a tutti gli effetti è tuttavia necessario che la DIA sia completa: formalità estrinseche e canone dell’autosufficienza contenutistica. La DIA oggetto del giudizio difettava, al contrario, del requisito della presenza di un titolo giuridico idoneo a comprovare la disponibilità dell’area, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente un contratto preliminare di locazione tra il titolare dell’area e colui che doveva realizzare l’impianto. Tale contratto, infatti, fa sorgere un mero rapporto di “detenzione qualificata” in capo al locatario, mentre la giurisprudenza prevalente,  in base agli artt. 11 e 23 del T.U. Edilizia, ritiene necessaria la “titolarità del diritto di proprietà, ovvero di altro diritto reale od anche obbligatorio a condizione, in tale ultima ipotesi, del riconoscimento della disponibilità giuridica e materiale del bene nonché della relativa potestà edificatoria”.

 http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2011/201100967/Provvedimenti/201201195_01.XML


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