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Energie rinnovabiliTAR Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 21 giugno 2012, n. 1749

di Osservatorio Energia - 27 Luglio 2012
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Il TAR Lombardia annulla la deliberazione del 2010 con la quale l’AEEG ha introdotto una speciale forma di indennizzo automatico che i concessionari del servizio di distribuzione dell’energia elettrica debbono corrispondere in favore dei titolari di impianti fotovoltaici, qualora si determinino ritardi nel procedimento di connessione degli impianti alla rete elettrica cui consegua il riconoscimento di una tariffa meno favorevole per il produttore.

In particolare, il Collegio riconosce che l’indennizzo de quo, diversamente dalla disciplina prevista dall’art. 15, lett. c) del D.M. 6 agosto 2010 da cui trae origine, non richieda la sussistenza di un nesso di causalità fra ritardo del gestore di rete e perdita del diritto alla tariffa più favorevole, e non ammette la possibilità di prova contraria da parte di quest’ultimo.

Il Collegio rileva che tale possibilità viene del tutto esclusa atteso che nella delibera impugnata il ritardo del gestore di rete determina comunque l’insorgere dell’obbligo di corresponsione dell’indennizzo, anche se in concreto tale ritardo non abbia avuto effetto decisivo sulla perdita della tariffa. La disciplina del nuovo istituto non attribuisce alcun rilievo ai ritardi ascrivibili a soggetti diversi dal gestore di rete nonché ai ritardi dello stesso richiedente, con la conseguenza che l’indennizzo potrebbe avere luogo anche per ritardi irrisori del soggetto obbligato, per nulla influenti sulla perdita della tariffa più favorevole.

Sotto tale profilo, dunque, il TAR afferma l’illegittimità del provvedimento impugnato, ed accoglie il ricorso proposto.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%203/2011/201100525/Provvedimenti/201201749_01.XML


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