TAR Puglia, Bari, sez. I, sentenza 21 maggio 2012, n. 163
Il TAR Puglia accoglie il ricorso avverso il silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza presentata dalla Società ricorrente per la valutazione di assoggettabilità a VIA del progetto di costruzione di un parco eolico. La Società lamentava che la Provincia di Foggia non avesse definito il sub-procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (cosiddetto screening ambientale) entro il previsto termine di sessanta giorni, decorrente dal compimento delle forme di pubblicità di cui all’art. 6 comma 3 della L.R. 11/2001.
Il Collegio accoglie il ricorso, ordinando all’Amministrazione di provvedere, rammentando che l’obbligo per l’Amministrazione preposta di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia, non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati. Ciò vale, dunque, anche per il procedimento di screening.