Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

Energie rinnovabiliTAR Puglia, Bari, sez. I, sentenza 21 maggio 2012, n. 163

di Osservatorio Energia - 6 Luglio 2012
      Stampa Stampa      

Il TAR Puglia accoglie il ricorso avverso il silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza presentata dalla Società ricorrente per la valutazione di assoggettabilità a VIA del  progetto di costruzione di un parco eolico. La Società  lamentava che la Provincia di Foggia non avesse definito il sub-procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (cosiddetto screening ambientale) entro il previsto termine di sessanta giorni, decorrente dal compimento delle forme di pubblicità di cui all’art. 6 comma 3 della L.R. 11/2001.

Il Collegio accoglie il ricorso, ordinando all’Amministrazione di provvedere, rammentando che l’obbligo per l’Amministrazione preposta di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia, non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati. Ciò vale, dunque, anche per il procedimento di screening.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Bari/Sezione%201/2012/201200163/Provvedimenti/201200985_01.XML


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy