Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12 giugno 2012, n. 3429
Il Consiglio di Stato ha in parte riformato la sentenza di parziale accoglimento del TAR sul ricorso presentato da Enel Servizio Elettrico s.p.a. e da Enel Energia s.p.a. avverso un provvedimento dell’AGCM che accertava l’esistenza di pratiche commerciali scorrette e aggressive e irrogava la conseguenze sanzione. Nel confermare la sostanziale illegittimità di pratiche volte ad addossare al cliente gli interessi moratori derivanti da un ritardato pagamento a causa di ritardi nel recapito della bolletta, il giudice amministrativo ha però precisato che l’Autorità non può far gravare sul fornitore di energia elettrica l’onere del monitoraggio costante dei recapiti di massa. La sentenza in questo senso “suggerisce” l’inserzione di clausole standard nelle condizioni di contratto che siano volte a disciplinare il regime dei pagamenti in ritardo per causa imputabile al servizio postale, di modo da ripartire tra fornitore e cliente finale gli oneri che conseguono a tali ritardi.