Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto 11 giugno 2012

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

il Ministro dello sviluppo economico

e

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante: “Norme in materia ambientale”;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e dei mare del 23 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: “Sistema nazionale  di certificazione  per biocarburanti e bioliquidi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2012;

Considerato che all’articolo 2, comma 3, del predetto decreto è presente una definizione di operatore economico che a causa di un errore materiale di refuso avvenuto prima della pubblicazione rende poco chiara l’applicabilità del provvedimento stesso;

Ritenuto necessario ripristinare la suddivisione della definizione di operatore economico in due sottocategorie e, di conseguenza, modificare gli articoli in cui si  fa  riferimento a  tali sottocategorie;

Ritenuto, altresì, di dover modificare l’articolo 13 del predetto decreto, relativo alle norme transitorie, al fine di tener conto della difficoltà da parte dei produttori di materie prime e intermedie, prodotte nel 2009, 2010 e 2012 e destinate  alla produzione dei biocarburanti e bioliquidi, ad aderire al  sistema nazionale di certificazione, data l’incertezza della  corretta interpretazione del decreto, unitamente al ritardo con cui è stata pubblicata la regola tecnica da arte dell’organismo unico di accreditamento, che detta le regole per l’accreditamento degli organismi di certificazione cui i vari operatori devono rivolgersi per aderire al sistema;

Decreta:

Articolo 1

Al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La definizione di operatore economico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i-septies), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 include:

a) ogni persona fisica o giuridica stabilita nella comunità o in uno paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario e ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione europea che produce biocarburanti e bioliquidi e li utilizza successivamente per proprio conto sul territorio nazionale nonché,

b) ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione europea o in uno paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele per la produzione di biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario.”;

b) all’articolo 2 è aggiunto dopo il comma 3 il seguente comma:

“3-bis. Non è considerato operatore economico il produttore di rifiuti che conferisce gli stessi al consorzio di cui all’articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.”;

c) all’articolo 5, comma 2, lettera c), le parole “punto 1)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera a)”,;

d) all’articolo 7, comma 4, le parole “punto 2)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b)”,;

e) all’articolo 7, comma 8, le parole “punto 1)”, sono sostituite dalle seguenti: “lettere a)”,;

f) all’articolo 7, comma 9, le parole “punto 1)”, sono sostituite dalle seguenti: “lettera a)”,;

g) all’articolo 11, comma 1, il riferimento all’articolo 2, comma 3, punto i) è sostituito dal riferimento all’articolo 2, comma 3, punto a);

h) all’articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte nel 2010, 2011 ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2009, 2010, 2011 e nel 2012 che vengano cedute al fornitore o all’utilizzatore entro 31 agosto 2012 sono ritenute sostenibili, al fine del rispetto degli  obblighi di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell’articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, di quelli di cui agli articoli 24, 33, comma 3, e 38, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché l’operatore economico di cui all’articolo 2, comma 3, punto 1, dimostri al fornitore o all’utilizzatore, entro il 31 agosto 2012, di essere in possesso del certificato di conformità dell’azienda rilasciato nell’ambito del sistema nazionale di certificazione ovvero, nei casi di cui agli articoli 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, di analogo documento rilasciato nell’ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto.”;

i) all’articolo 13, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Gli operatori economici di cui al comma 6 sono tenuti ad ottenere da un organismo di certificazione accreditato per il sistema nazionale di certificazione ovvero che aderisce ad un sistema volontario oggetto di una decisione ai sensi dell’articolo 7-quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/Ce, un attestato di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 rilasciato  in esito a controllo retrospettivo che coinvolga anche gli operatori precedenti della filiera. L’organismo  di certificazione  deve rilasciare tale attestato e darne comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il termine perentorio del 31 agosto 2012 per il biocarburante immesso in consumo nell’anno 2011 ed entro il termine perentorio del 31 maggio 2013 per il biocarburante immesso in consumo nell’anno 2012.”

 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2012.