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Come far partire l’auto elettrica. Le prospettive attuali di uno sviluppo normativo tra incentivi e infrastrutture*

di - 9 Giugno 2012
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3. Il secondo fronte su cui appare necessario un intervento pubblico è quello delle misure incentivanti. Oltre alla classica concessione diretta di sovvenzioni economiche al momento dell’acquisto di un nuovo veicolo, già prevista in molti Paesi[24], vi sono altri modi per rendere più vantaggioso l’acquisto di veicoli elettrici. Ad esempio, in Portogallo (Lei n.º 22-A/2007, allegato 1, art. 2) sono previsti sgravi fiscali per le autovetture elettriche. In Italia sono già presenti sgravi relativi alla tassa di circolazione – i veicoli a motore elettrico sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per cinque anni (d.P.R. n. 39/1953, art. 20) e, dopo tale periodo, l’importo dovuto è comunque ridotto ad un quarto (l. n. 449/1997, art. 17) – i quali si potrebbero estendere anche ad altri tributi. Ulteriori misure possibili sono l’accesso libero alle zone a traffico limitato, incentivi per l’installazione di infrastrutture di ricarica domiciliari, la presenza di parcheggi dedicati, l’offerta di ricariche gratuite[25]. Può essere efficace anche favorire la ricerca scientifica e tecnologica, ad esempio per la produzione di componenti meno costose e per l’individuazione di modalità di ricarica più efficienti, favorendo lo sviluppo di una filiera industriale sui veicoli elettrici. Grazie alla citata dir. n. 2009/33/CE è, poi, ormai sancita l’importanza del ruolo in tale contesto della committenza pubblica, che può contribuire a creare economie di scala, riducendo i costi di produzione delle autovetture, oltre a porsi quale modello di comportamento attento alla tutela dell’ambiente.

4. A differenza di altri Paesi europei, l’Italia è tuttora priva di un organico inquadramento giuridico del fenomeno delle auto elettriche, che pure costituisce, come si è visto, un presupposto fondamentale per la loro diffusione[26]. Un disegno di legge depositato nel 2009 e successivamente fuso con altre proposte, recante “Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica” (A.C. n. 2844), tende, seppur con alcune carenze, ad una disciplina complessiva del settore, ma giace tuttora presso le Commissioni parlamentari competenti. Alcune disposizioni relative alle infrastrutture di ricarica sono state inserite in un disegno di legge avente ad oggetto “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, approvato dal Senato della Repubblica il 29 marzo 2012 ed attualmente in discussione alla Camera dei deputati (n. 3654-2472-B). Tale disegno di legge, la cui approvazione sarebbe senz’altro positiva rispetto al tema qui in esame, affronta, tuttavia, solo uno dei due profili di intervento evocati, quello delle infrastrutture di ricarica.
Per le infrastrutture di ricarica private, il disegno di legge prevede, infatti, il diritto di installare postazioni, ma solo nelle aree di parcheggio di cui si è proprietari, svolgendo lavori necessari anche nelle parti comuni. La previsione appare, quindi, più blanda di quella di altri Paesi che prevedono il diritto di presa anche negli spazi condominiali. Più incisiva appare invece la proposta di disposizione relativa agli edifici nuovi, rispetto ai quali i Comuni dovrebbero prevedere che, per ottenere un titolo abilitativo edilizio, sia prevista l’installazione di infrastrutture di ricarica nell’edificio.
Con riferimento alla gestione dell’infrastruttura pubblica, il disegno di legge prevede che siano le società di distribuzione dell’energia elettrica a realizzare e ad installare, sul suolo pubblico, i dispositivi per la ricarica dei veicoli elettrici. È previsto, poi, il coinvolgimento di Comuni, Province e Regioni, che, sulla base di una proposta tecnica delle società di distribuzione, dovrebbero disciplinare negli atti di pianificazione relativi al traffico e alla mobilità urbana ed extraurbana la realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici. In attuazione di tali atti di pianificazione, le amministrazioni competenti sarebbero incaricate di stipulare convenzioni con le società di distribuzione di energia elettrica, per concordare la pianificazione dell’installazione dei punti di ricarica. Si prevede, infine, che sia, comunque, tutelata la facoltà di realizzazione di infrastrutture di ricarica anche da parte di altri soggetti investitori, lasciando aperta la possibilità di postazioni gestite con la descritta modalità “spot operator”.
Va detto, però, che anche se il testo del disegno di legge è stato approvato dal Senato della Repubblica, la sua approvazione definitiva appare, al momento, incerta. In ogni caso, inoltre, il testo in questione non contempla le misure di incentivo all’acquisto previste invece dal succitato disegno di legge del 2009. Certo, l’attuale quadro di revisione e riduzione della spesa pubblica sembra mal conciliarsi con l’introduzione di incentivi statali, malgrado, come sopra illustrato anche alla luce di altre esperienze europee, siano possibili misure incentivanti che non comportano necessariamente consistenti esborsi di denaro pubblico. D’altra parte, va considerato che promuovere l’innovazione nei sistemi di propulsione elettrici, oltre a concorrere alla tutela dell’ambiente, potrebbe “contribuire alla ripresa dell’industria europea dall’attuale situazione economica e garantirne la concorrenzialità generale in futuro[27], nonché, in generale, favorire la ripresa della crescita economica del Paese.

Note

24.  Ad esempio, in Spagna (Real Decreto n. 648/2011 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio), in Francia (piano nazionale per lo sviluppo dei veicoli elettrici detto “Plan Borloo” del 2009 e Décret n. 2007-1873 e ss.mm.ii), in Portogallo (Decreto-Lei n. 39/2010) e nel Regno Unito (programma “Plug-in car grant del Department for Transport).

25.  Si veda, ad esempio, per la Spagna, Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico en España 2010-2014, pp. 10-13.

26.  Per quanto riguarda la legislazione vigente, il recente c.d. decreto semplificazione (d.l. n. 5/2012) ha previsto che la realizzazione delle infrastrutture di ricarica sia sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (art. 23, co. 2 bis, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 35/2012). Va ricordato anche che l’AEEG ha previsto, con la deliberazione n. 56/2010, una deroga al principio per cui gli impianti elettrici dei clienti finali possono essere connessi alla rete in un unico punto per ciascuna unità immobiliare, proprio al fine di consentire l’installazione di un secondo contatore, anche con un diverso fornitore, per una postazione di ricarica per veicoli elettrici.

27.  Risoluzione del Parlamento europeo del 6 maggio 2010 sui veicoli elettrici, considerando E.

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