Imposta come home page     Aggiungi ai preferiti

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17 maggio 2012, n. 2820

di Osservatorio Energia - 6 Giugno 2012
      Stampa Stampa      

Tra la figura del responsabile tecnico, obbligatoria nelle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti , e quella del direttore tecnico, non corrono significative differenze: entrambi svolgono ruoli tecnico-organizzativi ai fini dell’esecuzione dell’appalto (art. 10, comma 4, del D.M. 28 aprile 1998 e art. 26 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34). Se ne deduce, secondo la sentenza in epigrafe, che la norma di cui all’art. 38 c.p.a., nel richiamare, testualmente, la figura del direttore tecnico debba ritenersi fare implicito riferimento a tutte le figure che svolgano un simile ruolo, come quella del responsabile tecnico.

Pertanto, per le imprese che si occupano di gestione dei rifiuti, i responsabili tecnici sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni obbligatorie dell’art. 38 c.p.a. In mancanza, si deve concludere per l’esclusione dell’impresa dalla procedura.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201100150/Provvedimenti/201101790_23.XML


RICERCA

RICERCA AVANZATA


ApertaContrada.it Via Arenula, 29 – 00186 Roma – Tel: + 39 06 6990561 - Fax: +39 06 699191011 – Direttore Responsabile Filippo Satta - informativa privacy