Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 23 maggio 2012, n. 3039
Nell’ambito di una controversia concernente la legittimità di due autorizzazioni regionali per la realizzazione di due imponenti impianti eolici, il Consiglio di Stato ha affermato che – nel prodimento di autorizzazione unica – la valutazione di impatto paesaggistico non segue le regole dell’ordinario procedimento di verifica disciplinato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 159 e 146). Al contrario, al procedimento “unico” di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 si applicano le disposizioni generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990. Pertanto, la valutazione di compatibilità paesaggistica dei due interventi doveva essere espressa da tutte le amministrazioni interessate per quanto di rispettiva spettanza non già seguendo lo schema generale del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma esprimendola direttamente nella contestualità della conferenza di servizi e il motivato dissenso manifestato dalla Soprintendenza doveva essere superato ex art. 14-quater della l. n. 241/90.