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Energie rinnovabiliTAR Sicilia, Catania, sez. II, sentenza 22 maggio 2012, n. 1289

di Osservatorio Energia - 22 Maggio 2012
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La controversia portata all’attenzione del TAR Sicilia ha ad oggetto l’impugnativa del provvedimento con il quale la Soprintendenza aveva espresso parere negativo sulla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica.

In particolare, dopo aver ricevuto l’invito dell’Assessorato Regionale a partecipare alla conferenza di servizi ai sensi dell’art.14 della L. n. 241/1990 – contenete l’espresso avvertimento che in caso di assenza dell’amministrazione ritualmente convocata la mancata presenza si sarebbe dovuta considerare come silenzio assenso – la Soprintendenza decideva di non presentarsi ma comunicava il proprio parere negativo.

Il TAR ha respinto il ricorso proposto dalla società argomentando che l’avviso negativo espresso da una delle amministrazioni nell’ambito della conferenza non ha valore immediatamente lesivo in quanto non è preclusivo dell’ulteriore corso della procedura, all’esito della quale lo stesso avviso negativo ben potrebbe risultare superato secondo le modalità previste.

Poiché, dunque, nessun provvedimento di rigetto dell’istanza è stato ancora assunto dalla Conferenza dei Servizi né dalle Amministrazioni intimate e resistenti, l’atto impugnato ha valenza di atto endoprocedimentale di natura istruttoria, non immediatamente lesivo.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%202/2011/201102595/Provvedimenti/201201289_01.XML


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