Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22 maggio 2012, n. 2972

Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’appello proposto da una Società titolare di un progetto per un impianto eolico di potenza di 2,55 MW, con il quale si chiedeva la riforma della sentenza che dichiarava inammissibile il ricorso avverso la nota di richiesta di integrazione documentale trasmessa dall’Assessorato all’Ecologia del Comune nell’ambito di una delle fasi del  procedimento di autorizzazione di un impianto eolico. In particolare, la richiesta era relativa alla verifica circa l’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto (cd. screening).

Così come il TAR, anche il Consiglio di Stato sostiene la natura soprassessoria della nota impugnata, che non attiene nemmeno alla fase di VIA, ma a quella precedente di screening, e che comunque consiste in un mero invito a riformulare l’istanza in base alle disposizioni regionali in materia.

Su tale basi, dichiara altresì inammissibile la correlata istanza risarcitoria proposta dalla Società, poiché appunto non risulta che un provvedimento soprassessorio possa integrare un comportamento causativo di danni.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200902688/Provvedimenti/201202972_11.XML